Obbligo di manutenzione, cura e pulizia di fondi rustici e urbani

Dettagli della notizia

Si avvisano i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani che è in vigore l’obbligo di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata.

Data:

04 Luglio 2024

Descrizione

Si avvisano i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani che è in vigore l’obbligo di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, anche al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea, ai sensi dell’art. 19, dell’allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2011, che testualmente:

“3. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:

a) Mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;

b) Conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

c) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione, anche spontanea, proveniente dai fondi rustici malcurati, arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche-caditoie-, evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali.

5. È fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade”.

 

Le violazioni delle norme regolamentari saranno accertate dagli organi di polizia competenti.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2024, 16:09

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