Obbligo di manutenzione, cura e pulizia di fondi rustici e urbani

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Data:

04 Luglio 2024

Descrizione

Si avvisano i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani che è in vigore l’obbligo di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, anche al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea, ai sensi dell’art. 19, dell’allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2011, che testualmente:

“3. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:

a) Mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;

b) Conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

c) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione, anche spontanea, proveniente dai fondi rustici malcurati, arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche-caditoie-, evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali.

5. È fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade”.

 

Le violazioni delle norme regolamentari saranno accertate dagli organi di polizia competenti.

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Ultimo aggiornamento: 10/07/2024, 16:49

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