Obbligo per le liste di rendicontazione delle spese sostenute per propaganda elettorale

Dettagli della notizia

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Data:

11 Luglio 2024

Descrizione

Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 512 del 10/12/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 515/1993.

In particolare, l’art. 12 della legge 515/1993 prevede che, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, devono essere presentate alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, i rendiconti, ancorché negativi, delle spese elettorali sostenute per la partecipazione alla tornata elettorale.

Il rappresentante che deposita regolarmente il rendiconto regolarmente sottoscritto, anche se negativo, dovrà allegare copia di un documento d’identità. Nell’ipotesi di rendiconto positivo occorrerà accludere la relativa documentazione (fattura quietenziata).

La documentazione dovrà essere inviata - in unico formato pdf - alla Corte dei conti Sezione regionale di controlli della Campania tramite pec all’indirizzo: campania.controllo@corteconticert.it oppure per posta ordinaria (raccomandata) al seguente indirizzo: Corte de Conti Sezione regionale di controllo per la Campania, Via Ammiraglio F. Acton 35 - 80133.

La medesima documentazione dovrà essere inviata per conoscenza alla Presidenza del Consiglio Comunale all’indirizzo PEC protocollo.stabia@asmepec.it.

In allegato il facsimile dei moduli da utilizzare per la rendicontazione

Ultimo aggiornamento: 14/08/2024, 11:29

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