Descrizione
L’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 statuisce testualmente che: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
La definizione di comunicazione istituzionale è sancita dall’articolo 1, comma 4, della legge 7 giugno 2000 n. 150 secondo cui riveste carattere di “attività di informazione e comunicazione istituzionale” anche la “comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”.
Tale previsione configura, per estensione, anche la concessione di Patrocini da parte dell’Amministrazione come una violazione delle norme.
Pertanto, onde assicurare l’osservanza delle norme da parte dell’Ente – anche quale doveroso segnale di trasparenza, imparzialità e positiva interpretazione dello spirito delle leggi in materia di “Par condicio”, l’Amministrazione comunale non potrà accogliere domande di Patrocinio “fino alla chiusura delle operazioni di voto”.
Il Sindaco
Luigi Vicinanza